Elezioni Politiche 2022: informazioni e risultati scrutini

Tutti gli orari, le informazioni e gli aggiornamenti

Last update 26 September 2022

Conatti Ufficio Elettorale Comunale: 

Responsabile Ufficio Elettorale: Elisabetta dott.sa Mondo

tel. 0141/954023 int. 2

fax. 0141/954564

mail: protocollo@comune.aglianoterme.at.it

pec: comune.aglianoterme.at@cert.legalmail.it 

Orari di apertura dell'Ufficio Elettorale Comunale per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali

Al fine di consentire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per i sottoscrittori delle liste e i candidati alle elezioni Politiche del 25/09/2022, l'Ufficio Elettorale Comunale resterà aperto con orario continuato, come segue:

  • GIOVEDI' 18 e VENERDI' 19 AGOSTO 2022: DALLE 08.00 ALLE 17.00
  • SABATO 20 AGOSTO 2022: DALLE 08.00 ALLE 15.30
  • DOMENICA 21 E LUNEDI' 22 AGOSTO 2022: DALLE 08.00 ALLE 20.00

Apetura dell'Ufficio Elettorale Comunale per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti: 

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 23 a sabato 24 settembre 2022), dalle ore 9 alle ore 18;

  • nel giorno della votazione (domenica 25 settembre 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23. Causa cambio turno del personale, si precisa che dalle ore 19.30 alle ore 23.00 sarà rilasciata l'attestazione sostitutiva in luogo del certificato elettorale.

Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 e attribuzione del diritto di elettorato attivo per il Senato della Repubblica ai maggiorenni alla data del 25 settembre 2022.

In occasione delle prossime elezioni politiche, potranno votare anche per il Senato della Repubblica tutti gli elettori che, alla data del 25 settembre p.v., avranno raggiunto la maggiore età.

 Ciò, in quanto, a seguito della modifica introdotta all’art. 58, primo comma, della Costituzione dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 251 del 20 ottobre 2021) è stato soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età per l’esercizio dell’elettorato attivo per il Senato della Repubblica.

Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il diritto di voto in Italia per le Elezioni Politiche

Per le Elezioni Politiche, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, tuttavia è fatta salva la possibilità per i predetti elettori di votare in Italia previa apposita e tempistiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa. In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, c. 3, e 4 della legge n. 459/2001, nonchè del D.P.R. n. 104/2003, art. 4, deve essere esercitato entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazone in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle Elezioni Politiche. In occasione delle consultazioni del prossimo 25 settembre 2022, la scadenza è fissata per il giorno 31 luglio 2022, utlizzando l'apposito modulo di richiesta opzione, qui allegato, insieme ad un documento d'identità, ed inviarlo a mezzo mail a protocollo@comune.aglianoterme.at.it .

Elettori temporaneamente residenti all'estero

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificata da ultimo dall'art. 6, comma 2 lett. a), della legge 3/11/2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di votazione e, quindi,  entro il 24 agosto 2022. L'opzione potrà pervenire al Comune per posta, per mail all'indirizzo protocollo@comune.aglianoterme.at.it , per fax al n. +390141954564 o recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato, utilizzando il modulo allegato,accompagnato da un documento d'identità.

Voto domicliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. Tali disposizioni si applicano in qualunque ambito del territorio nazionale dimorino gli elettori richiedenti. L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022. Tale ultimo termine (5 settembre), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. Di seguito è pubblicata la circolare dell'Asl - AT con gli orari per il rilascio della certificazione necessaria.

Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

A tutela degli elettori diversamente abili, l’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori. Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all’art. 2 della legge n. 15/1991 citata. Ai sensi, poi, dell’art. 55 del d.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, come modificati dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell’art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.  

 

 

 

domanda voto a domicilio
16-08-2022

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ModelloOpzioneVoto_Politiche_20220925_Accessibile
16-08-2022

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ASLASTIElezioni-Camera-dei-Deputati-e613622
25-08-2022

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SCRUTINIO SENATO
26-09-2022

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SCRUTINIO CAMERA
26-09-2022

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